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Dotazione organica

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
 

Dotazione organica

PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE

Piano triennale fabbisogni di personale 2021-2023

Piano triennale fabbisogni di personale 2019-2021

Forza in ruolo Dipendenti (file pdf 10 KB)

Decorrenza inquadramento Dipendenti (file pdf 16 KB)

Contenuto inserito il 07-08-2018 aggiornato al 21-12-2021

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